Art. 11.

      1. L'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 21. - (Competenza del giudizio). - 1. La cognizione dei reati commessi con il mezzo della stampa o per via telematica appartiene al tribunale in composizione collegiale. L'azione penale non può essere esercitata con la citazione diretta a giudizio».